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Villa All'asta In Via San Vito 11/a - 46040 Casaloldo (MN) - LOTTO 1

Via San Vito 11/A - 46040 Casaloldo (MN) - Casaloldo

35 mq

1 locale

267.750

Offerta minima

Descrizione

Casaloldo (mn), via san vito n. 11/a - 11/b - piena proprietà di villa unifamiliare di due piani fuori terra con cantina e area cortiva esclusiva e garage in corpo staccato di un piano fuori terra collegato alla villa da un porticato.. NEGOZIO UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 10, PIANO TIn fabbricato a destinazione d uso mista (residenziale, artigianale e commerciale) di uno/due piani f.t., situato nell abitato di Casaloldo in posizione semicentrale, negozio al piano terra (Bene n.7) con accesso indipendente al civico n. 10 di Via Togliatti.Il negozio in questione, collegato dall interno al magazzino part. 122/305 di cui al Bene n. 6 e all appartamento di cui al Bene n. 5 (ovvero alle altre uu.ii. che compongono il fabbricato) presenta il seguente assetto distributivo ingresso spazio esposizione e vendita, corridoio di distribuzione ai servizi igienici, ripostiglio, corridoio verso appartamento e magazzino.Si tratta di un fabbricato strumentale.In merito all imponibilità IVA si riporta, a titolo puramente indicativo, quanto segue"il trasferimento del diritto di proprietà dei beni conseguente alla vendita forzata è assoggettato a imposizione indiretta, in particolare al versamento dell’IVA e/o imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale.Nell’ambito del generale principio di alternatività IVA/Imposta di Registro, il trasferimento di un bene immobile è soggetto a un regime generale di esenzione da IVA, secondo l’art. 10 co.1, n.8 bis del D.P.R. n. 633/1972, con l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, ad eccezione di speciche ipotesi, (.), per le quali il trasferimento di proprietà del bene immobile è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, ovvero su specica opzione del cedente, da manifestare nell’atto di vendita (i.e. decreto di trasferimento).L’individuazione analitica del tributo da corrispondere (IVA/Registro), nonché l’entità dello stesso dipenderà, essenzialmente, dall’habitus giuridico del debitore esecutato e dalla natura dell’immobile oggetto del trasferimento.Pare utile esporre le diverse casistiche possibili.1. a) Debitore esecutato persona fisica non titolare di partita Iva il trasferimento è un’operazione fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo. In tale circostanza sarà applicabile unicamente l’imposta di registro, oltre, ovviamente, alle imposte catastale ed ipotecaria.1. b) Debitore esecutato esercente attività d’impresa di costruzione e/o ristrutturazione il trasferimento dell’immobile subisce un trattamento diverso a seconda che l’immobile sia abitativo o strumentale.Omissis1. 2) Nel caso di immobili strumentali la cessione soggiace a un generale regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, con l eccezione prevista nel caso di fabbricati ultimati o ristrutturati ceduti entro i 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento.Anche in questo caso il debitore può optare per assoggettare l’operazione ad Iva, esprimendosi prima della redazione del decreto di trasferimento" (fonte in Executivis - La Rivista Telematica dell Esecuzione Forzata, 20 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F ********** - "Profili fiscali della Vendita Delegata e della Custodia Giudiziaria").La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 3 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 13 - GARAGE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, PIANO TL unità immobiliare di cui al Bene n. 13 consta di un garage in corpo staccato di un piano fuori terra costruito in abuso sull area cortiva comune (B.C.N.C. - Bene n. 14) di pertinenza dell edificio bifamiliare.L accesso carraio al garage in questione dalla Via Togliatti avviene dall area cortiva comune attraverso i due cancelli carrai posti sul lato Sud del lotto.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del 26 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
VILLA UBICATA A CASALOLDO (MN) - VIA SAN VITO, 11/A E 11/B, PIANO T-.Villa unifamiliare di due piani f.t. con cantina, area cortiva esclusiva (Bene n.1) e garage (Bene n. 2) in corpo staccato di un piano f.t. collegato alla villa da un porticato.Il compendio di cui al Lotto 1, del quale il presente bene costituisce porzione, si trova in posizione periferica rispetto al centro di Casaloldo e ha accesso da Via San Vito.7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F13 di 233 La villa presenta il seguente assetto distributivo- al piano terra, la zona giorno composta di ingresso con bussola, ripostiglio, soggiorno, cucina pranzo, portico, lavanderia, bagno e la zona notte costituita da disimpegno, antibagno, bagno, tre camere da letto, delle quali una con bagno annesso - al piano primo, saletta, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera da letto con balcone.Si precisa che la cantina è al piano terra, in corpo staccato comprendente anche il garage di cui al Bene n. 2.Per quanto riguarda la consistenza dell area cortiva esclusiva, si precisa che a Sud il confine del lotto, evidente nell estratto di mappa e nella planimetria catastale (vd. All. 3), non è individuato da alcuna recinzione che separi la porzione pertinenziale oggetto di stima dalle adiacenti ragioni di terzi. In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 1 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 1 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.14 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F In data ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).In data ********** e ********** il CTU compiva altro accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 15 - CASA COLONICA UBICATA A CASALOLDO (MN) - VIA TRIESTE, 12, PIANO T-.Nel centro storico di Casaloldo, all interno di cortina edilizia, ex casa colonica comprensiva di piccolo fienile al piano primo e rustici al piano terra, con annessa area cortiva pertinenziale (Bene n. 15) e terreno (Bene n. 16, confinante con l area cortiva a Est). L unità abitativa di cui al Bene n. 15, con accesso al civico n. 12 di Via Trieste, al piano terra si compone di ingresso e cucina comunicanti, portico, cantina e servizio igienico accessibile dalla cantina, ripostiglio, piccola area cortiva pertinenziale dal portico una scala conduce a due camere al primo piano allo stesso livello si trovano anche un fienile e un ripostiglio, accessibili solamente con scala a pioli in quanto privi di collegamento sia con i vani di primo piano che con il piano terra. In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso 28 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 5 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
APPARTAMENTO UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 12, PIANO T-1In fabbricato a destinazione d uso mista (residenziale, artigianale e commerciale) di uno/due piani f.t., situato nell abitato di Casaloldo in posizione semicentrale, appartamento ai piani terra e primo (Bene n.5) con accesso indipendente al civico n. 12 di Via Togliatti.L appartamento in questione, collegato dall interno al magazzino part. 122/305 di cui al Bene n. 6 e al negozio di cui al bene n. 7 (ovvero alle altre uu.ii. che compongono il fabbricato) presenta il seguente assetto distributivo al piano terra, ingresso e lavanderia al primo piano, atrio, cucina, soggiorno, due camere da letto (una singola e una matrimoniale) ripostiglio, disbrigo, bagno. I due livelli sono collegati da una scala interna.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F18 di 233 Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 3 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 3 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
PORZIONE D IMMOBILE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 4, PIANO S1-T-1Porzione di fabbricato residenziale bifamiliare di due piani f.t. e seminterrato, costituita di abitazione (Bene n.9), con accesso indipendente al civico n. 4 di Via Togliatti, e dell annesso garage (Bene n. 10).Si precisa che è di pertinenza dell intera bifamiliare l area cortiva comune (B.C.N.C. - Bene n. 14), sulla quale insiste un garage in corpo staccato (Bene n. 13).21 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F L unità abitativa di cui al Bene n. 9 presenta il seguente assetto distributivo interno al piano seminterrato, vano scala, cantina, ripostiglio e lavanderia (oltre al garage di cui al Bene n. 10) al piano terra (in questo caso piano rialzato) - accessibile dall area cortiva mediante scala con ballatoio in quota - ingresso, due camere zona giorno, una cucina e vano scala al primo piano, due camere da letto, una stanza, un bagno, due balconi (a Sud e a Nord), un corridoio di distribuzione. I tre livelli sono collegati dalla scala interna.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
ENTE COMUNE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, PIANO TArea pertinenziale (Bene n. 8) di fabbricato a destinazione d uso mista (residenziale, artigianale e commerciale) di uno/due piani f.t., situato nell abitato di Casaloldo in posizione semicentrale.Come esposto anche nel capitolo "Parti comuni" dei Beni 5, 6 e 7, il mappale 122/304 costituisce B.C.N.C. alle unità immobiliari di cui al NCEU del Comune di Casaloldo Fg. 6 mappali, 122/301 (appartamento - Bene n. 5), 122/305 e 122/306 (magazzini - Bene n. 6), 122/303 (negozio - Bene n. 7) - vd. All. 3.Tale Ente Comune funge da parcheggio per abitazione, negozio e magazzino, nella parte antistante il fronte principale del fabbricato, estendendosi poi per tutta la via Togliatti fino all immissione su via dei Caduti (con linea di confine mapp. 122/304 individuata in estratto di mappa in centro strada - mezzeria).Si presume che la vendita non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 3 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
GARAGE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA DEI CADUTI, PIANO STIn fabbricato condominiale a destinazione d uso mista (residenziale e commerciale) di due piani f.t. e interrato (autorimesse), denominato **** Omissis ****, garage al piano interrato (Bene n. 4) di pertinenza dell appartamento al piano primo di cui al Bene n.3.Il compendio di cui al Lotto 2 si trova in posizione semicentrale rispetto al centro di Casaloldo e ha accesso da Via dei Caduti.Il garage consta di un vano adibito ad autorimessa accessibile dall area cortiva condominiale.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 2 non sia soggetta ad IVA.7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F17 di 233 La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 2 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 14 - ENTE COMUNE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 4 E 6, PIANO TL area cortiva comune (mapp. 123/8 - B.C.N.C. - Bene n. 14) di pertinenza del fabbricato bifamiliare già descritto, consta di un area a verde con prato, essenze arboree e arbustive (tra le quali si notano due palme sul lato Sud del lotto), sulla quale è presente anche una rimessa in corpo staccato di modeste dimensioni (ml. 5.00*2,40) eretta in abuso, da demolire (a tale proposito si rimanda al Bene 13, Lotto 4). Il mappale 123/8 costituisce B.C.N.C. alle unità immobiliari di cui al NCEU del Comune di Casaloldo (MN) Fg. 6 mappali 123/3 (appartamento - Bene n. 9), 123/4 (garage - Bene n. 10), 123/5 (appartamento - Bene n. 11), 123/6 (garage - Bene n. 12), 123/7 (garage in corpo staccato - Bene n. 13). L area cortiva comune in questione é delimitata da recinzione e ha tre accessi due accessi carrai (uno per ciascuna porzione della bifamiliare) su via Togliatti e un accesso pedonale, sul lato Ovest del lotto. Tutti e tre affacciano sulla part. 122/304 (altre ragioni stessa ditta - vd. Ente comune Lotto 3).Si precisa che per quanto si è potuto accertare presso l U.T. del Comune di Casaloldo, la porzione dell area pertinenziale ad uso strada che si estende per tutta la via Togliatti fino all immissione su via dei Caduti (con linea di confine mapp. 122/304 individuata in estratto di mappa in centro strada - mezzeria), dovrà essere oggetto di futura cessione al Comune.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di 27 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
GARAGE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA SAN VITO, PIANO TGarage (Bene n. 2) in corpo staccato di un piano f.t. collegato da porticato alla villa con cantina e area cortiva esclusiva (Bene n. 1).Il compendio di cui al Lotto 1, del quale il presente bene costituisce porzione, si trova in posizione periferica rispetto al centro di Casaloldo e ha accesso da Via San Vito.Il garage presenta il seguente assetto distributivo- al piano terra, ampio ambiente ad autorimessa.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 1 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 1 alla presenza del 15 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).In data ********** e ********** il CTU compiva altro accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
MAGAZZINO UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 8, PIANO TIn fabbricato a destinazione d uso mista (residenziale, artigianale e commerciale) di uno/due piani f.t., situato nell abitato di Casaloldo in posizione semicentrale, magazzini / depositi al piano terra (Bene n. 6) con accesso indipendente al civico n. 8 di Via Togliatti.I magazzini in questione, uno collegato dall interno all appartamento e al negozio (ovvero ai Beni 5 e 7, che sono altre uu.ii. pignorate che compongono il fabbricato), consta di un ampio ambiente suddiviso in due parti da pilastri, del locale tecnico annesso e, a Est, di un altro magazzino indipendente, a se stante, con la medesima destinazione (magazzino) accessibile dall area cortiva comune.Si tratta di un fabbricato strumentale.In merito all imponibilità IVA si riporta, a titolo puramente indicativo, quanto segue"il trasferimento del diritto di proprietà dei beni conseguente alla vendita forzata è assoggettato a imposizione indiretta, in particolare al versamento dell’IVA e/o imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale.Nell’ambito del generale principio di alternatività IVA/Imposta di Registro, il trasferimento di un bene immobile è soggetto a un regime generale di esenzione da IVA, secondo l’art. 10 co.1, n.8 bis del D.P.R. n. 633/1972, con l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, ad eccezione di speciche ipotesi, (.), per le quali il trasferimento di proprietà del bene immobile è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, ovvero su specica opzione del cedente, da manifestare nell’atto di vendita (i.e. decreto di trasferimento).L’individuazione analitica del tributo da corrispondere (IVA/Registro), nonché l’entità dello stesso dipenderà, essenzialmente, dall’habitus giuridico del debitore esecutato e dalla natura dell’immobile oggetto del trasferimento.Pare utile esporre le diverse casistiche possibili.1. a) Debitore esecutato persona fisica non titolare di partita Iva il trasferimento è un’operazione fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo. In tale circostanza sarà applicabile unicamente l’imposta di registro, oltre, ovviamente, alle imposte catastale ed ipotecaria.1. b) Debitore esecutato esercente attività d’impresa di costruzione e/o ristrutturazione il trasferimento dell’immobile subisce un trattamento diverso a seconda che l’immobile sia abitativo o strumentale.Omissis1. 2) Nel caso di immobili strumentali la cessione soggiace a un generale regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, con l eccezione prevista nel caso di fabbricati ultimati o ristrutturati ceduti entro i 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento.Anche in questo caso il debitore può optare per assoggettare l’operazione ad Iva, esprimendosi prima della redazione del decreto di trasferimento" (fonte in Executivis - La Rivista Telematica dell Esecuzione Forzata, 19 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F ********** - "Profili fiscali della Vendita Delegata e della Custodia Giudiziaria").La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 3 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 12 - GARAGE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, PIANO S1Porzione di fabbricato residenziale bifamiliare di due piani f.t. e seminterrato, costituita di abitazione (Bene n.11), con accesso indipendente al civico n. 6 di Via Togliatti, e dell annesso garage (Bene n. 12).Si precisa che è di pertinenza dell intera bifamiliare l area cortiva comune (B.C.N.C. - Bene n. 14), sulla quale insiste un garage in corpo staccato (Bene n. 13).L unità immobiliare di cui al Bene n. 12, posta al piano seminterrato, consta di un vano garage accessibile dall esterno dall area cortiva comune e collegato dall interno ai locali di servizio (vano scala, cantina e lavanderia) dell abitazione (Bene n. 11) alla quale è annesso. In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F25 di 233 Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
APPARTAMENTO UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA DEI CADUTI, 2, PIANO .In fabbricato condominiale a destinazione d uso mista (residenziale e commerciale) di due piani f.t. e interrato (autorimesse), denominato **** Omissis ****, appartamento al piano primo (Bene n.3) con garage al piano interrato (Bene n. 4).Il compendio di cui al Lotto 2 si trova in posizione semicentrale rispetto al centro di Casaloldo e ha accesso da Via dei Caduti n.2.L appartamento, con accesso da parti comuni condominiali (area cortiva, porticato, ingresso / vano scale, etc.), presenta il seguente assetto distributivozona giorno composta di ingresso soggiorno/pranzo con balcone, cucina abitabile con dispensa e la zona notte costituita da disimpegno, bagno, due camere da letto. In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 2 non sia soggetta ad IVA.7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F16 di 233 La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 2 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 10 - GARAGE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, PIANO S1.7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F22 di 233 Porzione di fabbricato residenziale bifamiliare di due piani f.t. e seminterrato, costituita di abitazione (Bene n.9), con accesso indipendente al civico n. 4 di Via Togliatti, e dell annesso garage (Bene n. 10).Si precisa che è di pertinenza dell intera bifamiliare l area cortiva comune (B.C.N.C. - Bene n. 14), sulla quale insiste un garage in corpo staccato (Bene n. 13).L unità immobiliare di cui al Bene n. 10, posta al piano seminterrato, consta di un vano garage accessibile dall esterno dall area cortiva comune e collegato dall interno ai locali di servizio (vano scala, cantina, ripostiglio e lavanderia) dell abitazione (Bene n.9) alla quale è annesso. In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F23 di 233
BENE N° 16 - TERRENO UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA TRIESTE / VIA PIAVE, PIANO .Nel centro storico di Casaloldo, terreno edificabile (Bene n. 16) confinante a Est (confine non individuato fisicamente) con l area cortiva annessa alla ex casa colonica comprensiva di piccolo fienile al piano primo e rustici al piano terra e di cui al Bene n. 15. "La cessione di terreni è assoggettata all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’aggiudicatario sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria".Invero, ai sensi dell’art.2, co. 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto “terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni” mentre, in tutti gli altri casi, la cessione è soggetta a IVA (al 22%)".Fonte forum.inexecutivis.it, 17 novembre 2019.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 5 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).
BENE N° 11 - PORZIONE D IMMOBILE UBICATO A CASALOLDO (MN) - VIA P. TOGLIATTI, 6, PIANO S1-T-1Porzione di fabbricato residenziale bifamiliare di due piani f.t. e seminterrato, costituita di abitazione (Bene n.11), con accesso indipendente al civico n. 6 di Via Togliatti, e dell annesso garage (Bene n. 12).Si precisa che è di pertinenza dell intera bifamiliare l area cortiva comune (B.C.N.C. - Bene n. 14), sulla quale insiste un garage in corpo staccato (Bene n. 13).L unità abitativa di cui al Bene n. 11 presenta il seguente assetto distributivo interno al piano seminterrato, vano scala, cantina e lavanderia (oltre al garage di cui al Bene n. 12) al piano terra (in questo caso piano rialzato) - accessibile dall area cortiva mediante scala con ballatoio in quota - ingresso, due camere zona giorno, una cucina e vano scala al primo piano, due camere da letto, una stanza, un bagno, due balconi (a Sud e a Nord), un corridoio di distribuzione. I tre livelli sono collegati dalla scala interna.In merito alla possibilità di esercizio dell opzione IVA nella vendita immobiliare, per completezza si riporta quanto segue "in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi 1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento 2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione 3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori. Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo. Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’********** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell intervento di ripristino dell immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all utilizzo dell immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l opera di costruzione o di ristrutturazione completata". (fonte Astalegale.net).Si presume che la vendita dei beni di cui al Lotto 4 non sia soggetta ad IVA.La vendita del bene non è soggetta IVA.Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.Successivamente al primo sopralluogo ai beni da parte del Custode, in adempimento all incarico lo scrivente perito in data ********** prendeva visione degli immobili pignorati di cui al Lotto 4 alla presenza del personale di I.V.G. SOVEMO.24 di 233 .7.b.**********.f.**********.b.b.5.e.**********.a.r.S.A.G.l.A.S.E.A.U.A.D.s.e.E.R.N.S.E.A.U.a.o.a.r.F In data ********** e ********** il CTU compiva accesso agli atti presso l U.T. del Comune di Casaloldo (MN).

I documenti e le immagini in questa pagina sono stati raccolti dal portale di vendite pubbliche ministeriale.

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